Presentare le Disposizioni Anticipate di Trattamento (D.A.T.)

Servizio attivo

Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la Legge 22 dicembre 2017, n. 219, contenente “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”.

A chi è rivolto

Possono fare le DAT tutte le persone che siano:

  • maggiorenni
  • capaci di intendere e di volere.

Descrizione

Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la Legge 22 dicembre 2017, n. 219, contenente “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”. Come richiamato all’articolo 1 la Legge 219 “tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge”, nel rispetto dei principi della Costituzione (art. 2, 13 e 32) e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Lo stesso articolo afferma il diritto di ogni persona “di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi”.  

In previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, la Legge prevede la possibilità per ogni persona di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto su:

  • accertamenti diagnostici
  • scelte terapeutiche
  • singoli trattamenti sanitari.

Possono fare le DAT tutte le persone che siano:

  • maggiorenni
  • capaci di intendere e di volere.

Dove sono inserite e consultabili le D.A.T.

Tutte le DAT consegnate presso i notai, i Comuni, le strutture sanitarie competenti e i consolati italiani all’estero sono trasmesse e inserite nella Banca dati nazionale delle DAT istituita presso il Ministero della salute dalla legge di bilancio 2018. La Banca dati DAT, regolamentata dal DM 10 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.13 del 17 gennaio 2020, è stata attivata a partire dal 1 febbraio 2020.

Per le DAT raccolte a partire dal 1 febbraio 2020 deve essere acquisito il consenso del disponente per la trasmissione di copia della DAT alla Banca dati nazionale delle DAT (ovvero indicare dove esse siano reperibili). Il disponente può anche esprimere il consenso per ricevere una notifica via email dell’avvenuta registrazione delle proprie DAT nella Banca dati nazionale.

Come indicato nell’Informativa della Banca dati DAT è comunque diritto dei disponenti richiedere eventualmente la cancellazione di copia della DAT trasmessa. Possono accedere ai servizi di consultazione delle DAT registrate alla Banca dati nazionale, attraverso autenticazione SPID o CNS, il disponente e il fiduciario eventualmente da lui nominato nonché il medico che ha in cura il disponente in situazioni di incapacità di autodeterminarsi ed è chiamato ad effettuare accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche o eseguire trattamenti sanitari sul disponente.

Nomina del fiduciario e ruolo del medico

La Legge 219 prevede la possibilità di indicare nella DAT un fiduciario, la cui scelta è rimessa completamente alla volontà del disponente. La Legge si limita a prevedere che il fiduciario sia maggiorenne e capace di intendere e di volere. Il fiduciario è chiamato a rappresentare l’interessato nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con  il fiduciario qualora:

  • le DAT appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente;
  • sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.

Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, la decisione è rimessa al giudice tutelare.

Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità il giudice tutelare provvede  alla nomina di un amministratore di sostegno.

Come fare

È importante prima di scrivere una DAT acquisire adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte relative al rifiuto o consenso a determinati accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari (es. nutrizione artificiale e idratazione artificiale). Non esistono moduli previsti dalla Legge.

Per la stesura delle DAT ci si può far aiutare da un proprio medico di fiducia così da poter anche ricevere le informazioni sanitarie necessarie per scegliere i trattamenti che si intende accettare/rifiutare.

La redazione delle DAT può avvenire in diverse forme:

  • dal notaio (sia con atto pubblico, sia con scrittura privata in cui la persona scrive autonomamente le proprie volontà e fa autenticare le firme dal notaio), in entrambe i casi il notaio conserva l’originale
  • presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza (con scrittura privata) che provvede all’annotazione in un apposito registro
  • presso le strutture sanitarie competenti nelle regioni che abbiano regolamentato la raccolta delle DAT (con scrittura privata)
  • presso gli Uffici consolari italiani, per i cittadini italiani all’estero (nell’esercizio delle funzioni notarili).

Le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.

Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.

Nelle stesse forme le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui “ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni".

Il cittadino che voglia depositare la propria DAT deve:

  • redigere la DAT debitamente sottoscritta dal Disponente e dai Fiduciari per accettazione, se nominati dal Disponente;
  • previo appuntamento, presentarsi all'Ufficio di Stato Civile, con un valido documento di identità;
  • consegnare all'Ufficio di Stato civile l'originale della DAT. Alla disposizione dovrà essere allegata una copia fotostatica di un valido documento di identità del Disponente, e, se nominati dal Disponente, del Fiduciario o Fiduciari. Non è possibile presentare la Disposizione in busta chiusa.

L'Ufficiale di Stato Civile ricevente provvede a registrare la documentazione ricevuta e a depositare la DAT in un luogo sicuro e a trasmetterla alla Banca dati nazionale delle DAT presso il Ministero della Salute. Al Disponente e agli eventuali Fiduciari vengono rilasciate ricevute (avvio di procedimento) dell’avvenuto deposito della DAT.

Si precisa che il ricevente:

  • non è responsabile di quanto dichiarato nella DAT e dei documenti eventualmente ad essa allegati;
  • non è tenuto a dare informazioni circa la redazione delle DAT stesse.

Cosa serve

Copia fotostatica di un valido documento di identità del Disponente, e, se nominati dal Disponente, del Fiduciario o Fiduciari.

Cosa si ottiene

La presentazione delle D.A.T.

Tempi e scadenze

L’iscrizione è immediata.

Il Dichiarante può modificare la propria DAT in qualunque momento. Ciò sarà possibile a seguito del ritiro della busta precedentemente consegnata e di una nuova iscrizione al Registro seguendo la stessa procedura iniziale.
L’iscrizione al Registro potrà essere revocata dal Disponente in qualunque momento.

Costi

Il servizio è totalmente gratuito.

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Ulteriori informazioni

Modalità di trattamento e periodo di conservazione

Il trattamento sarà svolto in forma manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs.196/2003 (artt.33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/679.

Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art.5 GDPR 2016/679, i dati personali saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. I dai saranno inoltre trattati digitalmente per consentirne la registrazione nella Banca dati nazionale delle DAT in conformità al disposto degli artt. 7 e 8 del Decreto del Ministero della Salute n.168/2019.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Anagrafe

Piazza Martiri della Libertà, 28, 28066 Galliate NO, Italia

Telefono: 0321800702
Telefono: 0321800704
Email: anagrafe@comune.galliate.no.it

Pagina aggiornata il 12/12/2024