Rettifica atto sul certificato di proprietà
Gli errori di singoli dati commessi sulla dichiarazione di vendita possono essere rettificati purché la correzione venga effettuata tramite postilla, cioé interlineando il dato errato e scrivendo il dato corretto senza abrasioni cancellature o "sbianchettamenti". Qualora il dato errato sia riconducibile ad un errore di battitura e il dato corretto sia comprovato dalla documentazione allegata a corredo della formalità (es. fotocopia del documento di identità), la postilla non deve essere controfirmata dal venditore.
Le formalità corredate da un atto che presenti abrasioni, cancellature o "sbianchettamenti" verranno respinti dal P.R.A..
Se invece i dati del soggetto acquirente originariamente indicati nell'atto sono stati sostituiti con quelli di un soggetto diverso, oppure, nei casi di dichiarazione di vendita non redatta sul CDP, i dati identificativi del veicolo (targa e/o telaio) sono stati indicati in maniera erronea, è necessario redigere una nuova dichiarazione di vendita autenticata su atto a parte in forma bilaterale allegando il CDP sul quale sarà stato preventivamente annullato l'atto di vendita errato con apposita segnatura o timbro.
N.B.: Il Ministero dell'Interno ha emanato sull'argomento la circolare n. 3/2006 di data 27/10/2006 avente ad oggetto "autenticazione della sottoscrzione degli atti di alienzione dei beni mobili registrati e degli atti di costituzione di garanzia degli stessi. Art. 7, decreto-legge n. 223/2006", che precisa che "al pubblico dipendente è attribuito unicamente il compito di accertare l'identità della persona che sottoscrive l'atto e di attestare che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza" e che "la normativa di riferimento è quella relativa all'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445".