E' l'attestazione da parte di un pubblico ufficiale che la copia di un documento è conforme all'originale. Può essere richiesta anche da una persona diversa dall'interessato e in un Comune diverso da quello di residenza. La copia però può essere autenticata soltanto se ottenuta da un documento originale, pertanto non possono essere dichiarate autentiche le copie fatte da documenti diversi dall'originale. La copia autentica è valida come l'originale a tutti gli effetti di legge.
La copia del documento, oltre che dall'Ufficio Anagrafe, può anche essere autenticata:
- dal funzionario addetto a ricevere la documentazione nell'ambito del procedimento in corso;
- dal funzionario che ha emesso il documento o presso il quale è depositato l'originale;
- dal notaio;
- dal segretario comunale;
- dal cancelliere del Tribunale.
In alternativa all'autentica di copia del documento, l'interessato può presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesta che la copia è conforme all'originale, solo se riguarda:
- la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una Pubblica Amministrazione
- la copia di una pubblicazione
- titoli di studio e di servizio
- documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.
Nota bene: se la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è da presentare ad una Pubblica Amministrazione o a gestori di pubblici servizi, la dichiarazione è firmata dall'interessato direttamente davanti all'impiegato addetto a ricevere la documentazione, oppure è firmata e trasmessa insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, a mezzo posta e via mail.