Effettuare il ravvedimento operoso per i tributi comunali

Servizio attivo

Quando il contribuente, entro la scadenza prevista, non ha effettuato, o ha effettuato solo parzialmente, il pagamento di un tributo (I.M.U., TASI), con il ravvedimento operoso può rimediare effettuando il pagamento del dovuto in ritardo.

A chi è rivolto

Tutti i cittadini che non abbiano versato i tributi comunali dovuti.

Descrizione

Quando il contribuente, entro la scadenza prevista, non ha effettuato, o ha effettuato solo parzialmente, il pagamento di un tributo (I.M.U., TASI), con il ravvedimento operoso può rimediare effettuando il pagamento del dovuto in ritardo con l’aggiunta di sanzioni ridotte ed interessi. Il pagamento dopo la scadenza (cosiddetto tardivo) della sola imposta senza sanzioni ed interessi ha come conseguenza che il Comune, verificata la situazione, deve applicare la sanzione piena e gli interessi.
Il ravvedimento operoso non può essere effettuato nel caso in cui l’Ufficio Tributi abbia già accertato il mancato pagamento e notificato al contribuente il provvedimento con le sanzioni e gli interessi; in caso, contrario può essere effettuato senza limiti di tempo.

Come fare

Il contribuente deve:

  • calcolare l’imposta non versata alla scadenza;
  • conteggiare la sanzione:

- per il versamento effettuato da 1 a 14 giorni successivi alla scadenza si calcola lo 0,1% dell'imposta per ogni giorno di ritardo (es: per un versamento    effettuato con 8 giorni di ritardo la sanzione sarà 0,1 x 8 = 0,8% dell'imposta dovuta);
- per il versamento effettuato da 15 a 30 giorni successivi alla scadenza si calcola il 1,5% dell'imposta;

- per il versamento effettuato da 31 a 90 giorni successivi alla scadenza si calcola il 1,67% dell'imposta;

- per il  versamento effettuato oltre 90 giorni dalla scadenza, purché entro un anno dalla stessa, si calcola il 3,75% dell'imposta.

  • conteggiare gli interessi al tasso legale vigente con maturazione giorno per giorno dalla data di scadenza alla data del versamento (tasso legale annuo 2015 = 0,5%; tasso legale annuo 2016 = 0,2%);
  • sommare gli importi di cui ai punti 1, 2 e 3.

Cosa serve

  • Calcolo dell’imposta non versata alla scadenza;
  • Conteggio della sanzione

Cosa si ottiene

L'effettuazione del ravvedimento operoso.

Tempi e scadenze

Non sono previste scadenze.

Costi

Il pagamento si effettua utilizzando il modello F24.
Le sanzioni e gli interessi sono versati unitariamente all'imposta dovuta, non è previsto pertanto uno specifico codice tributo per il ravvedimento operoso. Sul modello F24 è necessario barrare l'apposita casella "Ravv.", per dichiarare che il pagamento avviene a seguito di ravvedimento operoso, nello spazio "Anno di riferimento" deve essere indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento.
Anche per il ravvedimento, come per il pagamento dell’imposta, gli importi vanno arrotondati, all’euro inferiore se la frazione non supera i 49 centesimi e all’euro superiore se la frazione è superiore a 49 centesimi (art.10,c.1 Circolare n.3 del 18/05/2012 Dipartimento delle Finanze).

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Area Finanze

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Pagina aggiornata il 25/06/2024