Ricorso al Prefetto
Se il Prefetto riceve direttamente il ricorso, deve trasmetterlo entro trenta giorni all'ufficio o comando cui appartiene l'organo che ha fatto la multa (ad esempio Vigili urbani, Carabinieri ecc.) che, nei successivi sessanta giorni, è tenuto a rinviare gli atti al Prefetto, accompagnati dalle deduzioni tecniche utili a respingere o confermare il ricorso.
Se il ricorso è stato presentato o inviato direttamente all'ufficio che ha fatto la multa, questo ha sessanta giorni di tempo per inoltrarlo al Prefetto, con le deduzioni di cui sopra.
Il Prefetto, esaminati i documenti e sentiti gli interessati può:
- respingere il ricorso ed emettere entro centoventi giorni (che decorrono dalla data di ricevimento degli atti da parte dell'ufficio che ha fatto la multa) un'ordinanza motivata con la quale obbliga al pagamento di una somma non inferiore al doppio della sanzione minima per la violazione, più le spese del procedimento (ordinanza-ingiunzione);
L'ordinanza che dispone il pagamento deve essere notificata all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento entro centocinquanta giorni dalla sua adozione; il pagamento della somma e delle spese deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notificazione.
- accogliere il ricorso, nello stesso termine di centoventi giorni, e disporre l'archiviazione degli atti, comunicandola all'ufficio o comando cui appartiene l'organo che ha fatto la multa, il quale ne dà notizia ai ricorrenti.
Contro l'ingiunzione di pagamento emanata dal Prefetto, il cittadino può presentare ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica.
Ricorso al Giudice di Pace
Il Giudice di Pace, esaminati i documenti e sentiti gli interessati può:
accogliere il ricorso quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità del ricorrente, oppure può accoglierlo solo in parte, modificando, ad esempio, l'entità della sanzione;
respingere il ricorso quando accerta la responsabilità del ricorrente; in tal caso sono a carico di quest'ultimo, oltre alla sanzione che il giudice stabilisce in misura non inferiore al minimo stabilito dalla legge, anche le spese del procedimento e gli onorari di avvocato della controparte.
convalidare la multa con ordinanza, se chi ha fatto ricorso si presenta in udienza senza valido motivo.
Al termine dell’udienza il Giudice di Pace comunica se il ricorso è stato accolto, accolto in parte oppure respinto.
Se il ricorso viene accolto la sanzione viene annullata.
Se il ricorso viene accolto in parte, oppure respinto, il Giudice di Pace dispone l’importo della sanzione e le modalità di pagamento per il ricorrente.
In caso di rigetto del ricorso, il Giudice di Pace deve applicare le sanzioni accessorie (per esempio ritiro della patente o della carta di circolazione, il fermo del veicolo, ecc.) o la riduzione dei punti dalla patente di guida.
La sentenza del Giudice di Pace è appellabile solo in Corte di Cassazione.