Presentare ricorso alle multe

Servizio attivo

Il Codice della Strada prevede la possibilità di fare ricorso alle multe ricevute, se si ritiene che la sanzione sia illegittima o ingiusta.

A chi è rivolto

Tutti i cittadini.

Descrizione

Il Codice della Strada prevede la possibilità di fare ricorso alle multe ricevute, se si ritiene che la sanzione sia illegittima o ingiusta. Il ricorso può essere proposto per esempio quando i dati anagrafici del conducente/proprietario del veicolo non corrispondono a quelli della contravvenzione, oppure se sul verbale manca l'indicazione del luogo, giorno ed ora della violazione o l'indicazione dell'agente accertatore (anche solo attraverso il numero di matricola).
Inoltre si possono anche far valere altre ragioni “sostanziali” come ad esempio la mancanza di un segnale, oppure un errore di trascrizione del modello o del numero di targa del veicolo, e ancora se manca l'indicazione della norma violata; infine, se la multa viene notificata fuori termine (trascorsi 90 giorni dalla data dell'avvenuta infrazione). Non è possibile invece fare ricorso contro la decurtazione dei punti sulla patente.
Nel caso in cui una multa riguardi un veicolo già venduto ad altri al momento della violazione, in base a quanto previsto all'art. 386 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, è possibile inviare (meglio se con raccomandata con ricevuta di ritorno) all'autorità che ha emesso il verbale una lettera con fotocopia della dichiarazione di vendita autenticata dal notaio o della visura/certificazione del Pubblico Registro Automobilistico dell'avvenuta trascrizione.
In questo caso l'autorità deve infatti provvedere all'autoannullamento della contravvenzione, rinnovando il procedimento sanzionatorio nei confronti dell'effettivo proprietario.
Poiché tuttavia l'esito favorevole di tale procedura non può essere garantito in tutti i casi, è consigliabile presentare - anche in questa ipotesi - un regolare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace, al fine di ottenere un inoppugnabile accertamento della non titolarità del veicolo.

Per avere informazioni sulle possibilità di ricorso e ritirare la modulistica ci si può rivolgere allo Sportello del Cittadino (dell’URP), oppure al Comando di Polizia Municipale negli orari di apertura al pubblico. 

Come fare

Ricorso al Prefetto

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
Piazza Matteotti, 1
28100 Novara
tel. 0321/665511 Fax 0321/665466

Il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della multa, sempre che questa non sia già stata pagata.
Le nuove norme del Codice della Strada consentono di presentare il ricorso:

direttamente al Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
oppure

all'ufficio o al comando che ha fatto la multa (ad esempio Vigili urbani, Polizia stradale ecc.). Il ricorso può essere consegnato direttamente oppure inviato con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Ricorso al Giudice di Pace

Cancelleria del Giudice di Pace
Via Monte San Gabriele, 19/c
28100 Novara
tel. 0321/670211 fax 0321/670212
E' sempre possibile, in alternativa al ricorso al Prefetto, fare ricorso al Giudice di Pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione al Codice della Strada.
I cittadini che hanno intenzione di proporre ricorso per sanzioni amministrative relative al Codice della Strada possono farlo entro 30 giorni dalla contestazione su strada o dalla notifica della multa, sempre che questa non sia già stata pagata, presentandolo presso la Cancelleria del Giudice di Pace oppure inviando il ricorso per posta con raccomandata A.R. allegando i documenti elencati di seguito.

Il ricorso al Giudice di Pace può essere proposto anche dopo l'esito negativo del ricorso al Prefetto, o per le cartelle esattoriali, che vengono emesse in caso di mancato pagamento delle multe, ma in questo caso il termine per il ricorso è di 30 giorni dalla notifica (ricevimento) dell'ordinanza-ingiunzione o delle cartelle esattoriali, in caso di mancata notifica (non aver ricevuto notizia del verbale).
Se il ricorso viene inviato per posta bisogna tener presente che se non si è residenti a Novara e non si è eletto domicilio presso persona di fiducia a Novara nel proprio ricorso, l’avviso di convocazione dell’udienza verrà depositato d’ufficio presso la cancelleria stessa.
Trascorsi 15/20 giorni dopo aver depositato o inviato il ricorso presso la Cancelleria del Giudice di Pace bisogna telefonare presso la Cancelleria (tel. 0321-670211) per sapere la data in cui è stata fissata l’udienza.
Il giorno dell’udienza, le parti (ricorrente e delegato dell’ente), devono presentarsi per essere sentite dal Giudice.

Cosa serve

Ricorso al Prefetto

  • documenti ritenuti idonei a dimostrare la fondatezza del ricorso

Ricorso al Giudice di Pace

  • 1 originale del ricorso + 4 copie (5 se si deposita personalmente il ricorso, in modo che una copia sia restituita al ricorrente con un timbro di “avvenuto deposito”);
  • originale del verbale di contestazione della violazione comprendente la busta con cui è stato inviato (che riporta la data di ricevimento della multa se questa è stata notificata per posta);
  • ogni altro documento ritenuto utile dall’interessato;
  • copia di un documento di riconoscimento valido.

Procedure collegate

Ricorso al Prefetto

Se il Prefetto riceve direttamente il ricorso, deve trasmetterlo entro trenta giorni all'ufficio o comando cui appartiene l'organo che ha fatto la multa (ad esempio Vigili urbani, Carabinieri ecc.) che, nei successivi sessanta giorni, è tenuto a rinviare gli atti al Prefetto, accompagnati dalle deduzioni tecniche utili a respingere o confermare il ricorso.
Se il ricorso è stato presentato o inviato direttamente all'ufficio che ha fatto la multa, questo ha sessanta giorni di tempo per inoltrarlo al Prefetto, con le deduzioni di cui sopra.
Il Prefetto, esaminati i documenti e sentiti gli interessati può:

- respingere il ricorso ed emettere entro centoventi giorni (che decorrono dalla data di ricevimento degli atti da parte dell'ufficio che ha fatto la multa) un'ordinanza motivata con la quale obbliga al pagamento di una somma non inferiore al doppio della sanzione minima per la violazione, più le spese del procedimento (ordinanza-ingiunzione);
L'ordinanza che dispone il pagamento deve essere notificata all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento entro centocinquanta giorni dalla sua adozione; il pagamento della somma e delle spese deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notificazione.
- accogliere il ricorso, nello stesso termine di centoventi giorni, e disporre l'archiviazione degli atti, comunicandola all'ufficio o comando cui appartiene l'organo che ha fatto la multa, il quale ne dà notizia ai ricorrenti.
Contro l'ingiunzione di pagamento emanata dal Prefetto, il cittadino può presentare ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica.

Ricorso al Giudice di Pace

Il Giudice di Pace, esaminati i documenti e sentiti gli interessati può:

 accogliere il ricorso quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità del ricorrente, oppure può accoglierlo solo in parte, modificando, ad esempio, l'entità della sanzione;

respingere il ricorso quando accerta la responsabilità del ricorrente; in tal caso sono a carico di quest'ultimo, oltre alla sanzione che il giudice stabilisce in misura non inferiore al minimo stabilito dalla legge, anche le spese del procedimento e gli onorari di avvocato della controparte.

convalidare la multa con ordinanza, se chi ha fatto ricorso si presenta in udienza senza valido motivo.

Al termine dell’udienza il Giudice di Pace comunica se il ricorso è stato accolto, accolto in parte oppure respinto.
Se il ricorso viene accolto la sanzione viene annullata.
Se il ricorso viene accolto in parte, oppure respinto, il Giudice di Pace dispone l’importo della sanzione e le modalità di pagamento per il ricorrente.
In caso di rigetto del ricorso, il Giudice di Pace deve applicare le sanzioni accessorie (per esempio ritiro della patente o della carta di circolazione, il fermo del veicolo, ecc.) o la riduzione dei punti dalla patente di guida.
La sentenza del Giudice di Pace è appellabile solo in Corte di Cassazione.

Cosa si ottiene

Pa presentazione del ricorso alla sanzione.

Tempi e scadenze

  • Ricorso al Prefetto: Il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della multa
  • Ricorso al Giudice di Pace: I cittadini che hanno intenzione di proporre ricorso per sanzioni amministrative relative al Codice della Strada possono farlo entro 30 giorni dalla contestazione su strada o dalla notifica della multa

Se non si ricevono comunicazioni diverse, il ricorsoal Prefetto si intende accolto passati 210 giorni dal ricevimento del ricorso da parte del Prefetto se gli è stato inviato direttamente o di 180 giorni se il ricorso gli è stato inviato attraverso l'ufficio o comando che ha fatto la multa.

L’esito del ricorso al Giudice di Pace viene comunicato al termine dell’udienza.

Costi

Il ricorso al Giudice di Pace è soggetto al pagamento del “contributo unificato”, che si paga in base al valore della controversia secondo la seguente tabella:

  • valore fino ad euro 1.033,00: euro 37,00
  • valore da euro 1.033,00 ad euro 1.100,00: euro 37,00 più marca da bollo da euro 8,00
  • valore superiore ad euro 1.100 e fino ad euro 5.200: euro 86,00 più marca da bollo da euro 8,00
  • valore superiore ad euro 5.200: euro 206,00 più marca da bollo da euro 8,00
  • valore non determinabile (es. sospensione patente): euro 450,00 più marca da bollo da euro 8,00

Tale contribuito, da versare alla Posta o in tabaccheria, potrà essere recuperato solo se viene accolto il ricorso.

Il pagamento del contributo unificato, la cui ricevuta va allegata al ricorso, può essere effettuato presso:
- gli uffici postali utilizzando l’apposito bollettino di conto corrente postale indicando: a)- la causale “pagamento contributo unificato atti giudiziari” ; b)- il codice fiscale del ricorrente ; c) l’Ufficio del Giudice di Pace di .....; d) il verbale o atto che si impugna;
- le banche utilizzando il modello F23;
- le tabaccherie e i concessionari della riscossione (è necessario munirsi prima, oppure chiedere al tabaccaio, il modello per la comunicazione di versamento).
Per i dettagli sulle modalita' di versamento vedi il sito dell'Agenzia delle Entrate.

 Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.aci.it

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Polizia Municipale

Piazza Martiri della Libertà, 28, 28066 Galliate NO, Italia

Telefono - Responsabile: Comandante Capo Angelo Falcone: 0321800709
Telefono -Vice Comandante, Commissario Luisa Gambaro: 0321800714
Telefono - Commissario Simona Burlini: 0321800715
Email: vigili@comune.galliate.no.it
Municipio di Galliate
Argomenti:

Pagina aggiornata il 25/06/2024