- Se la madre è cittadina straniera e non ha la residenza in Italia, la nascita è registrata nel Comune di residenza del padre.
- Se il bimbo è nato da genitori stranieri residenti all’estero, la dichiarazione deve essere resa esclusivamente al centro di nascita (ospedale o casa di cura) o al Comune di nascita;
- Se il bimbo è nato da genitori italiani residenti all’estero, la dichiarazione deve essere resa esclusivamente al centro di nascita (ospedale o casa di cura) o al Comune di nascita, in quanto il Comune di iscrizione A.I.R.E. non ha competenza alla ricezione.
Nel caso di dichiarazione effettuata presso la Direzione Sanitaria del centro di nascita, il Direttore Sanitario, accolta la dichiarazione e la documentazione, redige l’atto di nascita che dovrà essere sottoscritto dal/dai dichiarante/i. Nei dieci giorni successivi, il Direttore Sanitario trasmette l’atto stesso all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune nel cui territorio è avvenuta la nascita oppure al Comune di residenza dei genitori, previa loro specifica richiesta, il quale provvederà alla sua trascrizione ed alla relativa iscrizione del neonato nell’anagrafe comunale.
I giorni utili per la dichiarazione di nascita devono essere contati a partire dal giorno successivo alla nascita; nel caso in cui il terzo o il decimo giorno cadano in un giorno festivo, la scadenza viene spostata al giorno seguente.
Se i genitori sono coniugati è sufficiente che la dichiarazione venga resa da uno dei due; se i genitori non sono coniugati, al momento della dichiarazione di nascita occorre la presenza di entrambi per procedere al contestuale riconoscimento del bambino.
Infine, se non risulta già richiesto dai genitori, l’attribuzione del codice fiscale avviene direttamente tramite l’Ufficio Anagrafe del Comune di residenza, che automaticamente trasmette i dati all’Agenzia delle Entrate. Il codice fiscale sarà successivamente spedito dall’Agenzia delle Entrate al domicilio degli interessati.