Stipulare accordidi separazione o divorzio consensuale

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A chi è rivolto

Possono concludere gli accordi di separazione o di divorzio i coniugi che:

  • siano residenti a  Galliate, tutti e due o almeno uno  dei due;
  • oppure abbiano contratto  il matrimonio, civile o religioso con effetti civili, a  Galliate;
  • oppure, se sposati all'estero, abbiano trascritto a Galliate l'atto di matrimonio;
  • non abbiano figli, minori o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 o economicamente non autosufficienti, nati dalla loro unione.

L'accordo non può contenere, in alcun modo e sotto alcuna forma, riferimenti ai rapporti patrimoniali tra i coniugi. Si esclude qualunque valutazione di natura economica o finanziaria nella redazione dell’atto di competenza dell’Ufficiale dello Stato Civile come ad esempio: l’uso della casa coniugale, divisione di denaro o pagamento di somme "una tantum", beni mobili, immobili. In questi casi infatti è necessario l'intervento di un legale. Nell'accordo potrà essere inserito un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico sia nel caso di separazione consensuale sia in caso di divorzio. 

Descrizione

1) Accordo di separazione o di divorzio consensuale davanti all'ufficiale di stato civile

L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa. Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, (saranno considerati unicamente i figli comuni dei coniugi richiedenti) e a condizione che l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale. Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni.

2) Convenzione di negoziazione assistita da uno o più  avvocati per le soluzioni  consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (art 6 legge 162/2014)

L'articolo 6 della legge 162/2014  prevede  anche l'istituto della convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Tali convenzioni  possono essere stipulate in presenza di figli minori o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 o economicamente non autosufficienti. L'accordo  può contenere  patti di natura patrimoniale (economici e finanziari) tra i coniugi. Per redigere queste convenzioni i coniugi devono rivolgersi ad avvocati di loro fiducia.

Come fare

1) Accordo di separazione o di divorzio consensuale davanti all'ufficiale di stato civile

I coniugi interessati a redigere l'atto di separazione o di divorzio davanti all'ufficiale di stato civile devono prendere un appuntamento. I coniugi devono presentarsi insieme davanti all'ufficiale di stato civile e hanno la facoltà di farsi assistere ciascuno da un avvocato di fiducia. L’avvocato non può sostituire la parte assistita davanti all’Ufficiale di Stato Civile. Se non c'è accordo tra le parti, la competenza resta del Tribunale. Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere accompagnati da un interprete. 

Per dare validità all'accordo i coniugi devono poi presentarsi nuovamente davanti all'ufficiale di stato civile (non prima di 30 giorni dalla redazione dell'atto) per confermarlo. L'ufficiale di stato civile concorderà con i coniugi la data per la conferma dell'accordo. Tale data non potrà essere modificata per alcun motivo. La mancata presentazione alla data stabilita, anche solo di uno dei due coniugi a prescindere dalle motivazioni, comporterà la mancata conferma dell'atto che verrà meno senza nessuna conseguenza, nel senso che sarà come se non fosse mai stato formato. (nota del Ministero dell'Interno n. 2400 del 10.09.2015). In sede di conferma non è possibile modificare l'accordo.

2) Convenzione di negoziazione assistita da uno o più  avvocati per le soluzioni  consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (art 6 legge 162/2014)

La convenzione dovrà essere trasmessa all'Ufficio di Stato Civile da uno soltanto degli avvocati che abbia assistito uno dei coniugi ed autenticato la sottoscrizione. L'avvocato, coinvolto nella negoziazione assistita, deve inviare all'ufficio dello stato civile una copia della convenzione, riprodotta tramite scanner, accompagnata da una sua dichiarazione di conformità all'originale cartaceo su formato pdf  firmata  digitalmente.
In caso di convenzione di divorzio l' avvocato dovrà inviare copia conforme rilasciata dalla cancelleria del Tribunale della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa di separazione o l'originale dell'accordo di separazione ex articolo 6 della legge 162/2014. Questa deve essere inclusa nel file che contiene la convenzione firmata digitalmente.
L'avvocato  deve utilizzare per l'invio dell' accordo il proprio indirizzo pec e trasmetterlo all'indirizzo pec del Comune di Galliate: comunegalliate@legalmail.it . Non saranno trascritti gli atti inviati via e-mail tradizionale, per fax, per posta ordinaria, o per presentazione diretta.
L'Ufficiale di stato civile procederà alla trascrizione dell'accordo solo dopo aver ricevuto la pec da parte dell'avvocato.

L'Ufficio di stato civile  del Comune di  Galliate  è competente a ricevere la convenzione se:

  • è il Comune presso il quale e' stato celebrato il matrimonio civile o religioso con effetti civili
  • è il Comune che ha trascritto il matrimonio celebrato all'estero.
  • Non è competente il comune di residenza, come invece previsto nella procedura di cui all’art.12.

La convenzione deve avere forma scritta a pena di nullita' e deve essere accompagnata dalle certificazioni previste dalla norma. L'avvocato  deve inviare la convenzione  seguendo le modalità  sopra evidenziate, entro 10 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione da parte della Procura o del Tribunale. In caso di ritardo l'ufficio di stato civile trascriverà comunque la convenzione, attivandosi per l'accertamento della sanzione, così come previsto dalla legge. La convenzione verrà trascritta nel registro di stato civile entro 30 giorni dal ricevimento. I 30 giorni  decorrono dalla data di arrivo dell'ultima pec contenente l'accordo. All' avvocato verrà inviata, all'indirizzo pec, conferma della trascrizione.
Ai fini di una corretta trascrizione è necessario che l'avvocato indichi all'Ufficiale di stato civile le generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita e codice fiscale) come richiesto dalla formula di trascrizione dettata dal decreto del Ministero dell'Interno del 9.12.2014.
Per gli adempimenti successivi alla trascrizione l'Ufficiale di stato civile ha inoltre la necessità di ricevere le complete generalità dei coniugi (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale).

Cosa serve

Per la separazione personale: documento di identità dei coniugi e  autocertificazione relativa ai figli. E' indispensabile che i coniugi comunichino  il luogo e la data del matrimonio per verificare la competenza dell'ufficio di stato civile di Galliate. Per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio: documento di identità dei coniugi, autocertificazione relativa ai figli e copia conforme rilasciata dalla cancelleria del Tribunale della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa di separazione  o l'originale dell'accordo di separazione ex articolo 6 della legge 162/2014.

Cosa si ottiene

La separazione o il divorzio cosensuale dal coniuge.

Tempi e scadenze

In seguito all'entrata in vigore della Legge n.55 del 6 maggio 2015, i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a 6 mesi nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.

Costi

Il costo è di 16 euro a titolo di diritto fisso da corrispondere all’atto della stes

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Ulteriori informazioni

Modifica degli accordi

I coniugi, sempre a condizione che non vi siano figli comuni minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, possono dichiarare congiuntamente innanzi all'ufficiale di stato civile di voler modificare le condizioni di separazione o divorzio già stabilite limitatamente a:

  • attribuzione assegno periodico
  • la sua revoca
  • la sua revisione quantitativa

Non potrà costituire oggetto dell'accordo innanzi all'ufficiale dello stato civile la previsione della corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno di divorzio (cd. liquidazione una tantum).

Sarà necessario concordare un appuntamento presso l’Ufficio di Stato Civile. Anche per la modifica è previsto il costo è di 16 euro a titolo di diritto fisso.

Modifiche delle condizioni di separazione o di divorzio

I coniugi possono modificare le condizioni di separazione o di divorzio contenute in accordi, in decreti di omologa  dei verbali di  separazione o in sentenze,  rivolgendosi,  per la negoziazione assistita, ad uno studio legale.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Ufficio Anagrafe

Piazza Martiri della Libertà, 28, 28066 Galliate NO, Italia

Telefono: 0321800702
Telefono: 0321800704
Email: anagrafe@comune.galliate.no.it
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Pagina aggiornata il 26/06/2024