1) Accordo di separazione o di divorzio consensuale davanti all'ufficiale di stato civile
I coniugi interessati a redigere l'atto di separazione o di divorzio davanti all'ufficiale di stato civile devono prendere un appuntamento. I coniugi devono presentarsi insieme davanti all'ufficiale di stato civile e hanno la facoltà di farsi assistere ciascuno da un avvocato di fiducia. L’avvocato non può sostituire la parte assistita davanti all’Ufficiale di Stato Civile. Se non c'è accordo tra le parti, la competenza resta del Tribunale. Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere accompagnati da un interprete.
Per dare validità all'accordo i coniugi devono poi presentarsi nuovamente davanti all'ufficiale di stato civile (non prima di 30 giorni dalla redazione dell'atto) per confermarlo. L'ufficiale di stato civile concorderà con i coniugi la data per la conferma dell'accordo. Tale data non potrà essere modificata per alcun motivo. La mancata presentazione alla data stabilita, anche solo di uno dei due coniugi a prescindere dalle motivazioni, comporterà la mancata conferma dell'atto che verrà meno senza nessuna conseguenza, nel senso che sarà come se non fosse mai stato formato. (nota del Ministero dell'Interno n. 2400 del 10.09.2015). In sede di conferma non è possibile modificare l'accordo.
2) Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (art 6 legge 162/2014)
La convenzione dovrà essere trasmessa all'Ufficio di Stato Civile da uno soltanto degli avvocati che abbia assistito uno dei coniugi ed autenticato la sottoscrizione. L'avvocato, coinvolto nella negoziazione assistita, deve inviare all'ufficio dello stato civile una copia della convenzione, riprodotta tramite scanner, accompagnata da una sua dichiarazione di conformità all'originale cartaceo su formato pdf firmata digitalmente.
In caso di convenzione di divorzio l' avvocato dovrà inviare copia conforme rilasciata dalla cancelleria del Tribunale della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa di separazione o l'originale dell'accordo di separazione ex articolo 6 della legge 162/2014. Questa deve essere inclusa nel file che contiene la convenzione firmata digitalmente.
L'avvocato deve utilizzare per l'invio dell' accordo il proprio indirizzo pec e trasmetterlo all'indirizzo pec del Comune di Galliate: comunegalliate@legalmail.it . Non saranno trascritti gli atti inviati via e-mail tradizionale, per fax, per posta ordinaria, o per presentazione diretta.
L'Ufficiale di stato civile procederà alla trascrizione dell'accordo solo dopo aver ricevuto la pec da parte dell'avvocato.
L'Ufficio di stato civile del Comune di Galliate è competente a ricevere la convenzione se:
- è il Comune presso il quale e' stato celebrato il matrimonio civile o religioso con effetti civili
- è il Comune che ha trascritto il matrimonio celebrato all'estero.
- Non è competente il comune di residenza, come invece previsto nella procedura di cui all’art.12.
La convenzione deve avere forma scritta a pena di nullita' e deve essere accompagnata dalle certificazioni previste dalla norma. L'avvocato deve inviare la convenzione seguendo le modalità sopra evidenziate, entro 10 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione da parte della Procura o del Tribunale. In caso di ritardo l'ufficio di stato civile trascriverà comunque la convenzione, attivandosi per l'accertamento della sanzione, così come previsto dalla legge. La convenzione verrà trascritta nel registro di stato civile entro 30 giorni dal ricevimento. I 30 giorni decorrono dalla data di arrivo dell'ultima pec contenente l'accordo. All' avvocato verrà inviata, all'indirizzo pec, conferma della trascrizione.
Ai fini di una corretta trascrizione è necessario che l'avvocato indichi all'Ufficiale di stato civile le generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita e codice fiscale) come richiesto dalla formula di trascrizione dettata dal decreto del Ministero dell'Interno del 9.12.2014.
Per gli adempimenti successivi alla trascrizione l'Ufficiale di stato civile ha inoltre la necessità di ricevere le complete generalità dei coniugi (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale).