La tessera elettorale personale, prevista dall'art. 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120, istituita con D.P.R. n. 299 dell'8 settembre 2000,è il documento che permette l'esercizio del diritto di voto unitamente ad un valido documento di identità, ed attesta la regolare iscrizione del Cittadino nelle liste elettorali del Comune di residenza.
Requisiti per il rilascio: essere maggiorenne, avere la cittadinanza italiana, essere residente nel Comune o iscritto nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) del Comune e non avere impedimenti all’esercizio del diritto di voto.
E' un documento permanente che dovrà essere conservato con cura per poter esercitare il diritto di voto in occasione di ogni elezione o referendum e potrà svolgere la stessa funzione per 18 consultazioni elettorali o referendarie.
Esauriti i 18 spazi a disposizione, su domanda dell’interessato, si procede ad un nuovo rilascio.
E' contrassegnata da una serie e da un numero e contiene:
a) i dati anagrafici del titolare, il luogo di residenza, nonché il numero e la sede della sezione alla quale l'elettore è assegnato;
b) le eventuali variazioni dei dati di cui alla lettera a) sono riportate nella tessera a cura dei competenti uffici comunali;
c) la tessera è idonea a certificare l'avvenuta partecipazione al voto nelle singole consultazioni elettorali.
La tessera elettorale non può essere sostituita con l'autocertificazione.
In caso di variazione dei dati o delle indicazioni contenute nella tessera, gli aggiornamenti vengono effettuati direttamente dall'Ufficio Elettorale che provvederà ad informare gli interessati, anche inviando per posta, un tagliando adesivo riportante le relative variazioni. Il titolare provvederà ad incollare il tagliando sulla tessera nell'apposito spazio.
Se la variazione di indirizzo anagrafico rimane nell’ambito della circoscrizione della sezione di appartenenza, non si procede alla stampa del tagliando adesivo, in quanto, ai fini dell’esercizio di voto, i parametri elettorali riportati sulla tessera rimangono invariati.
Trasferimento di residenza
In caso di trasferimento di residenza in altro Comune verrà consegnata una nuova tessera elettorale da parte del Comune di nuova iscrizione e verrà ritirata, contestualmente, quella rilasciata dal Comune di precedente residenza.
Nel caso in cui l’elettore non sia in possesso di detto documento, al momento della consegna della nuova tessera, dovrà dichiarare il motivo della mancata consegna (esempio: smarrimento o distruzione).
Duplicato tessera elettorale per deterioramento, smarrimento o furto
In caso di deterioramentodella tessera, l'elettore potrà richiedere il duplicato presso l'Ufficio Elettorale previa compilazione di un'apposita dichiarazione su moduli predisposti (modello in calce) dall'Ufficio Elettorale e restituzione dell'originale deteriorato.
In caso dismarrimento, l'elettore potrà richiedere il duplicato presso l'Ufficio Elettorale, previa domanda corredata da una dichiarazione di smarrimento (modello in calce).
In caso difurto, prima di inoltrare la richiesta di duplicato, occorre presentare la relativa denuncia ai competenti uffici di Pubblica Sicurezza. Copia della denuncia dovrà essere allegata alla richiesta di duplicato per furto da presentare all’Ufficio Elettorale.
La richiesta/il ritiro potrà avvenire anche tramite altra persona, maggiorenne, purchè componente della famiglia e munita di fotocopia del documento di riconoscimento dell’intestatario.
Se trattasi di altra persona, dovrà essere munita di apposita delega e di fotocopia del documento di riconoscimento dell’intestatario.
Perdita del diritto di voto
Al titolare, incorso in una delle cause di esclusione previste dall'art. 2 del T.U. n. 223/1967, ovvero abbia perso il diritto di voto, viene ritirata - d'ufficio - la tessera elettorale in suo possesso.
Impossibilità di consegna della tessera
In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, ove, per qualsiasi motivo, non sia possibile il rilascio, la sostituzione o il rinnovo immediato della tessera o del duplicato è prevista la consegna all’elettore di un attestato del Sindaco sostitutivo della tessera ai soli fini dell’esercizio del diritto di voto per quella consultazione.
Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali e tutte le operazioni previste dal D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, anche con riferimento alla consegna, all’aggiornamento e al ritiro della tessera elettorale, sono eseguiti nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale.
Degenti in ospedali e case di cura
La normativa vigente prevede che in occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, i degenti in ospedali e luoghi di cura possono essere ammessi a votare nel luogo di ricovero e, a tale effetto essi potranno votare esclusivamente previa esibizione della tessera elettorale rilasciata dal Comune di iscrizione e dell’attestazione rilasciata dal Sindaco concernente l’autorizzazione a votare nel luogo di ricovero; se sprovvisti di tali documenti non potranno essere ammessi all’esercizio del voto.
Detenuti nelle case circondariali
La normativa vigente prevede che in occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, i detenuti presso le case circondariali, possono essere ammessi a votare nel luogo di restrizione e, a tale effetto essi potranno votare esclusivamente previa esibizione della tessera elettorale rilasciata dal Comune di iscrizione e dell’attestazione rilasciata dal Sindaco concernente l’autorizzazione a votare nel luogo di restrizione; se sprovvisti di tali documenti non potranno essere ammessi all’esercizio del voto.
Cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea residenti in Italia
La legge 6 febbraio 1996, n. 52 e il D. Lgs. 12 aprile 1996, n. 197 di attuazione della Direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell’Unione Europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza, riconosce ai cittadini dell’UE residenti in Italia il diritto di esercitare il voto solamente per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e di essere eleggibili alla carica di Consigliere (restando esclusa la possibilità di candidarsi alla carica di Sindaco o di essere nominato Vice-Sindaco), oltre che alle elezioni del Parlamento Europeo.
Il cittadino comunitario, compreso il personale diplomatico o consolare nonché il relativo personale dipendente, che intende esercitare questi diritti deve richiedere l’iscrizione in una apposita lista elettorale “aggiunta”, presentando una domanda all’Ufficio Elettorale del Comune di residenza.
L’iscrizione nelle liste aggiunte UE genera l’emissione su apposito modello, da parte dell’Ufficio Elettorale, del Comune di residenza ovvero dal Comune nelle cui liste elettorali risulta essere iscritto/a l’elettore/ice, della tessera elettorale corrispondente che verrà consegnata con le modalità previste per i cittadini italiani.
I cittadini stranieri, la cui cittadinanza non appartiene ad uno Stato membro dell’UE, essendo esclusi dall’esercizio del diritto di voto per le elezioni italiane, non possono chiedere il rilascio della tessera elettorale.