Si parla di filiazione naturale quando il figlio è concepito da genitori non uniti in matrimonio.
Il rapporto che intercorre tra i figli nati fuori dal matrimonio e i loro genitori non sorge automaticamente al momento della nascita, ma è l’effetto di un atto compiuto da uno o entrambi i genitori, purchè abbiano compiuto i 14 anni d’età, che si chiama “riconoscimento”.
Il genitore infrasedicenne (dai 14 ai 16 anni) potrà compiere l'atto di riconoscimento del figlio in presenza di autorizzazione del Giudice del Tribunale ordinario.
In mancanza di riconoscimento il neonato viene indicato allo stato civile come figlio di genitori ignoti. In questo caso l’ufficiale dello stato civile provvederà ad informare il Tribunale per i Minorenni, per i provvedimenti inerenti all’adozione, nonché il Giudice Tutelare.
Il riconoscimento può essere effettuato:
- prima della nascita: il riconoscimento di un figlio nascituro può essere effettuato dalla sola madre oppure congiuntamente da entrambi i genitori. Non è consentito il riconoscimento del figlio non ancora nato da parte del solo padre. Il padre potrà effettuarlo solo dopo il riconoscimento da parte della madre e la prestazione del suo consenso
- al momento della nascita: entro 3 giorni dalla nascita, innanzi al Direttore Sanitario, o suo delegato, dell'Ospedale o casa di cura in cui è avvenuta la nascita;
- entro 10 giorni dalla nascita presso il Comune nel cui territorio è avvenuta la nascita oppure presso il Comune di residenza della madre oppure, previo accordo tra i genitori, presso il Comune di residenza del padre. In quest'ultimo caso l'atto di nascita verrà trasmesso al Comune di residenza della madre per la relativa trascrizione e per l'aggiornamento dello stato di famiglia della madre.
- dopo la nascita: il figlio naturale riconosciuto da un solo genitore può essere riconosciuto dall'altro genitore in qualsiasi momento.
Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i 14 anni può avvenire solo con il consenso del genitore che ha già effettuato il riconoscimento. Il consenso non può essere rifiutato se risponde all’interesse del figlio. Qualora fosse rifiutato, il genitore che vuole riconoscere il figlio deve presentare istanza al Tribunale che sostituirà il consenso mancante con un decreto.
I genitori minori di 14 anni non possono riconoscere il proprio figlio.
Nel caso in cui il figlio sia maggiore di 14 anni è necessario il suo assenso al riconoscimento.
Il riconoscimento avviene dinnanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza, previo appuntamento.
Effetti sul cognome
Il minore riconosciuto assume il cognome del padre quando il riconoscimento viene effettuato congiuntamente da entrambi i genitori al momento della nascita.
Quando il riconoscimento avviene in tempi diversi, il riconosciuto assume il cognome del genitore che lo riconosce per primo. Se questi è il padre, il cognome non cambierà se la madre vorrà riconoscerlo in un secondo momento. Nel caso inverso il riconosciuto potrà assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre. La scelta del cognome sarà effettuata dal figlio se maggiorenne al momento del riconoscimento mentre, per i minorenni sarà il Giudice presso il Tribunale, informato di ciò dall'Ufficiale dello Stato Civile, a provvedere con un decreto apposito.