La riconciliazione dei coniugi è una ipotesi prevista dal Nuovo Ordinamento di Stato Civile, per cui i coniugi separati legalmente, la cui annotazione risulta a margine dell’atto di matrimonio, possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza/omologa della separazione, senza l’intervento del giudice, rendendo all’Ufficiale di Stato Civile una dichiarazione con la quale manifestano la loro volontà di riconciliazione ai sensi dell’art.157 del codice civile.
L’Ufficiale dello Stato Civile competente è quello del comune dove è stato celebrato il matrimonio o quello di residenza degli sposi al momento del matrimonio, qualora l’atto di matrimonio sia stato trascritto.
La dichiarazione di riconciliazione dovrà essere annotata sull’atto di matrimonio.