Dall'Albo (elenco) degli Scrutatori di Seggio vengono nominate, ogni volta, le persone che svolgeranno la funzione di scrutatore in caso di elezioni o referendum.
L'Albo è unico, formato dagli elettori che ne fanno domanda e dai nominativi proposti in sede di aggiornamento dalla Commissione Elettorale Comunale, per sostituire coloro che sono stati cancellati.
L'albo viene aggiornato nel mese di gennaio di ogni anno, con le nuove iscrizioni e con la cancellazione di coloro che ne fanno richiesta o che hanno perduto i requisiti. Verranno altresì cancellati d'ufficio coloro che, avendo ricevuto la notifica di nomina all'ufficio di scrutatore, non si sono presentati ai seggi, senza fornire alcuna giustificazione.
La nomina degli scrutatori non avviene più mediante sorteggio così come stabilito all’ art. 9, comma 4, della legge 270 del 2005 e successive modifiche. Gli scrutatori quindi sono nominati direttamente dalla Commissione Elettorale Comunale che, con criteri discrezionali, sceglie tra i nominativi degli iscritti all’albo.
L’ufficio di scrutatore è obbligatorio per le persone nominate. Salvo le maggiori pene stabilite dall’art. 104 del T.U. 361/1957 e 96 del T.U. 570/1960, coloro che, essendo designati all’ufficio di scrutatore, senza giustificato motivo rifiutano di assumerlo o non si trovano presenti all’atto dell’insediamento del seggio, sono puniti con la multa fino ad € 516,45.
L’ufficio di scrutatore comporta delle responsabilità di natura penale, cui gli stessi possono andare incontro a norma degli articoli del Testo Unico 361/57.