Costituire una convivenza di fatto (Legge Cirinnà)

Servizio attivo

In data 5 giugno 2016 è entrata in vigore la Legge 20 maggio 2016 n. 76 ( G.U . 21.5.2016 S.G.. n. 118) riguardante la “ Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze “ (cosiddetta Legge Cirinnà).

A chi è rivolto

La convivenza di fatto è un istituto che riguarda sia coppie omosessuali che eterosessuali composte da persone maggiorenni :

  • unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile;
  • coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune;
  • nel caso in cui le stesse non siano residenti, coabitanti e iscritti sul medesimo stato di famiglia è necessario rivolgersi allo sportello anagrafico per effettuare la variazione di residenza o abitazione. 

Descrizione

In data 5 giugno 2016 è entrata in vigore la Legge 20 maggio 2016 n. 76 ( G.U . 21.5.2016 S.G.. n. 118)  riguardante la:
“ Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze “ (cosiddetta Legge Cirinnà).

Le convivenze di fatto, riguardanti sia coppie omosessuali che eterosessuali, sono regolate dall'art. 1, dai commi dal  36 al 65.

La convivenza di fatto è un istituto che riguarda sia coppie omosessuali che eterosessuali composte da persone maggiorenni :
-  unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile;
- coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune;
- nel caso in cui le stesse non siano residenti, coabitanti e iscritti sul medesimo stato di famiglia è necessario rivolgersi allo sportello anagrafico per effettuare la variazione di residenza o abitazione. 

Diritti per richiedenti nazionalità straniera

I richiedenti di nazionalità straniera, il cui stato civile non risulti definito nel sistema anagrafico della popolazione residente, dovranno consegnare la dichiarazione e un'attestazione consolare rilasciata dalle Autorità competenti del paese di origine, che ne certifichi lo stato libero. L'attestazione per essere accettata dovrà essere tradotta e legalizzata in Prefettura. Sono esenti dall'obbligo di legalizzazione gli Stati aderenti alla Convenzione di Londra del 7 giugno 1968.
Attenzione:
La dichiarazione non può essere effettuata da coloro che facciano già parte di un’unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell’annotazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio sull'atto di matrimonio. Le coppie che si erano già iscritte al Registro delle Unioni Civili del Comune di Galliate,  devono manifestare nuovamente la volontà, in applicazione della nuova legge nazionale, e quindi seguire la procedura sopra indicata. 

I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario.
In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.
Potere di rappresentanza
Ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
 La designazione di cui sopra è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.
- Diritti inerenti la casa
In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni, comunque non oltre i cinque anni.
Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.
Il diritto di abitazione viene meno se il convivente superstite cessa di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.
Nel caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto”
- Diritti all’assegnazione della casa popolare
Nel caso in cui l’appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.
- Impresa familiare
Si prevede che al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.
Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno
E’ esteso  al convivente di fatto la possibilità di essere nominato tutore o curatore o amministratore di sostegno del convivente.
- Risarcimento del danno
In caso di decesso del convivente di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, al convivente superstite nell’individuazione del danno risarcibile si applicheranno gli stessi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.”
- Il contratto di convivenza
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione  di un contratto di convivenza. E’ una opportunità, ma non un dovere.
 Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Copia dell’accordo sarà trasmesso all’ufficio anagrafe ai fini dell’opponibilità ai terzi.
Contenuto del contratto
Il  contratto  può  contenere:

    a)  l’indicazione  della  residenza;
    b)  le  modalità  di  contribuzione  alle  necessità  della  vita  in  comune,  in  relazione alle  sostanze  di  ciascuno  e  alla  capacità  di lavoro  professionale  o  casalingo;
    c)  il  regime  patrimoniale  della  comunione  dei  beni,  di  cui  alla  sezione  III  del capo VI del titolo VI del libro primo del codice  civile, modificabile in qualunque momento in corso della convivenza, con le modalità di cui al comma 51 (con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico).
- Nullità del contratto di convivenza
Il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile che può esser fatta valere da chiunque vi abbia interesse:
    - in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di altro contratto di convivenza;
    - in mancanza di uno dei requisiti di cui al comma 36 (esempio: presenza di rapporti di parentela, affinità, adozione o assenza di un legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale o materiale);
    - minore età di uno dei conviventi;
    - interdizione di una delle parti;
    - condanna  di una delle parti  per omicidio consumato o tentato del coniuge dell’altra parte (art. 88 C.C.)
- Risoluzione del contratto di  convivenza
Il contratto di convivenza si risolve per:
    a) accordo delle parti;
    b) recesso unilaterale;
    c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
    d) morte di uno dei contraenti.
 La risoluzione per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme dell’ atto pubblico o con firma autenticata da notaio o avvocato. La risoluzione del contratto di convivenza dovrà essere registrata in Anagrafe.
- Il diritto agli alimenti
In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno o non sia in grado di mantenere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell’art. 438 secondo comma del C.C.” (in proporzione dei bisogni di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell’alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale.
Il giudice può obbligare l’ex convivente a corrispondere gli alimenti solo nel caso in cui tutte le altre categorie previste dall’art. 433 cc. non siano in grado di farlo.
In base all’articolo citato i conviventi si situano al penultimo posto, prima dei fratelli.

Come fare

Per la convivenza di fatto i presupposti sono la coabitazione, e la costituzione di famiglia anagrafica. E’ necessaria quindi la dichiarazione di entrambi gli interessati che  può (e non deve) essere disciplinata da un contratto redatto in forma scritta con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato. L’Ufficiale d’Anagrafe non può limitarsi a “prendere atto” della dichiarazione, ma dovrà disporre anche   accertamenti anagrafici.

 Per coloro che fossero già residenti nella stessa abitazione  nel Comune di Galliate,  sia che appartengano o non appartengano allo stesso stato di famiglia è necessario compilare SOLO il modulo  di  “Costituzione Famiglia di Fatto” , (modulo allegato in fondo alla pagina)  allegando fotocopia della carta di identità

La convivenza di fatto può essere richiesta,  anche nei casi di cambiamento di abitazione di entrambi gli interessati o di uno solo di essi; in tali casi oltre al modulo di  “Costituzione Famiglia di Fatto” , è necessario  unire alla dichiarazione anche la richiesta di iscrizione anagrafica di cambio di indirizzo/trasferimento di residenza, come indicato nelle  schede informative specifiche (Cambio di abitazione all'interno del Comune di Galliate, Trasferimento di residenza da altro Comune)

Oltre al modulo per la costituzione, è disponibile  (modulo allegato in fondo alla pagina) anche quello per la cessazione di una convivenza di fatto, che si può estinguere per il matrimonio o l’unione civile tra i conviventi stessi o con altre persone; per scelta di uno o entrambi i conviventi, per la morte di uno dei due partner.

Cosa serve

Apposita modulistica compilata.

Cosa si ottiene

la costituzione di una convivenza di fatto.

Tempi e scadenze

Tempi di chiusura del procedimento

  • 2 giorni lavorativi per la registrazione delle dichiarazioni nei registri anagrafici.
  • 45 giorni per la verifica dei requisiti, salvo esito negativo degli accertamenti.

L'iscrizione definitiva all'Anagrafe è subordinata all'espletamento degli accertamenti da parte degli uffici comunali (Polizia Municipale) nonchè alla risposta positiva da parte del Comune di precedente residenza, nei casi di provenienza da altro Comune. 

Costi

Il servizio è gratuito.

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Ufficio Anagrafe

Piazza Martiri della Libertà, 28, 28066 Galliate NO, Italia

Telefono: 0321800702
Telefono: 0321800704
Email: anagrafe@comune.galliate.no.it
Argomenti:

Pagina aggiornata il 26/06/2024