Elettore ammesso
Entro il decimo giorno antecedente la consultazione il Comune di temporaneo domicilio rilascia all'elettore ammesso un'attestazione di ammissione al voto con il numero e l'indirizzo della sezione assegnata.
L'attestazione può essere inviata anche mediante l 'utilizzo di strumenti telematici
Gli elettori fuori sede, in analogia a quanto previsto per le altre categorie di elettori ammessi al voto dalla legge in un Comune diverso da quello di residenza, votano per le liste e i candidati della circoscrizione e del collegio in cui si trova il Comune di temporaneo domicilio.
L’elettore fuori sede vota nella sezione elettorale indicata nell’attestazione, esibendo un valido documento di riconoscimento, l’attestazione di ammissione al voto (comma 11) e la tessera elettorale personale o l’attestato sostitutivo rilasciato dal Sindaco a norma dell’articolo 7 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.
Elettore non ammesso
Se l'elettore non soddisfa i requisiti che legittimano il voto "fuori sede", il Comune di temporaneo domicilio gliene dà comunicazione motivata e, in tal caso, potrà votare nel Comune nelle cui liste è ordinariamente iscritto