L'articolo 8 della Legge 9 ottobre 2026, n. 180, recante «Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» introduce la disciplina dell'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle elezioni politiche ed europee e dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, restano invece escluse le elezioni amministrative e regionali.
In ogni Comune, presso l'Ufficio elettorale, viene istituito l'elenco degli elettori fuori sede.
L'iscrizione all'elenco dei fuori sede ha durata annuale. I termini variano in base alla situazione:
- Studio o lavoro la domanda va presentata entro il 31 dicembre di ciascun anno per poter votare nelle consultazioni dell'anno successivo.
- Studio o lavoro (dopo il 31 dicembre): entro 30 giorni dal momento in cui maturano i requisiti, e comunque non oltre il 45° giorno antecedente la votazione.
- Motivi di cura e caregiver: sempre non oltre il 45° giorno antecedente la votazione.
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