La TARI (Tassa Rifiuti) è dovuta da chiunque occupa o detiene locali nonché aree scoperte operative di attività economiche e produttive, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
La tassa è determinata:
- per le utenze domestiche (abitazioni) con riferimento alle superfici dei locali e in base al numero delle persone che compongono il nucleo familiare;
- per le utenze non domestiche (attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e produttive) con riferimento alle superfici dei locali.
Il tributo è composto da una parte fissa e da una parte variabile: la parte fissa è relativa ai costi generali del servizio, la parte variabile è riferita alla produzione di rifiuti delle singole tipologie di utenza, a cui va aggiunto:
- 5% a titolo di Tributo Ambientale a favore della Provincia di Novara per finanziare l’esercizio delle funzioni amministrative riguardanti l’organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo.
Chi occupa o detiene i locali o le aree scoperte deve presentare denuncia all'Ufficio Tributi del Comune.
I moduli di domanda possono essere scaricati dal sito oppure possono essere ritirati all'Ufficio Tributi. Una volta compilato è possibile consegnare il modulo direttamente presso l'Ufficio Tributi negli orari di apertura al pubblico, per posta elettronica all’indirizzo comune@comune.galliate.no.it, o per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: tributigalliate@legalmail.it (solo se anche il mittente è provvisto di PEC personale).
Riduzioni
Si può ottenere unariduzione del 30%della tassazione, sia per la parte fissa che per la parte variabile, nei seguenti casi:
abitazioni tenute a disposizione effettivamente utilizzabili in quanto allacciate agli impianti ed arredate; per il calcolo della tassa, in questi casi si considera il numero dei componenti forfetariamente determinato in una unità.
abitazioni il cui uso non sia continuativo in quanto l’occupante o il detentore, col proprio nucleo familiare, dimostri, sulla base di idonea documentazione probatoria, di aver acquisito la residenza o la dimora abituale per più di sei mesi continuativi all’anno in località posta al di fuori dal territorio comunale;
locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale, non continuativo ma ricorrente, per un periodo non superiore a sei mesi all’anno.
Per ottenere le riduzioni occorre presentare apposita domanda all’Ufficio Tributi: le riduzioni tariffarie sono applicate con effetto dal giorno di presentazione della richiesta di riduzione.
Per le abitazioni, occupate da nucleo familiare residente, in cui l’umido domestico venga trattato per il compostaggio su terreno ubicato in Galliate, tramite composter o attrezzatura analoga, la tassa applicata viene ridotta del 20% per la sola parte variabile per ogni anno d’imposizione.
Gli interessati, per ottenere tale agevolazione, devono presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale precisano di disporre di attrezzatura ed area verde pertinenziale idonee al compostaggio.
La riduzione ha effetto dal giorno di presentazione della suddetta dichiarazione, ed ha efficacia anche per le annualità successive, salvo che il contribuente decida di non effettuare più il compostaggio, in tal caso è tenuto a comunicarlo all’ufficio. Tali utenti non possono conferire al servizio di raccolta il proprio rifiuto umido domestico e non ricevono la fornitura di contenitori e sacchetti; l’ufficio comunale competente verifica la sussistenza delle condizioni per la riduzione e l’effettivo utilizzo della compostiera.
Agevolazioni fasce deboli
A favore delle fasce deboli di popolazione, per le abitazioni occupate da tali nuclei familiari, sono state introdotte agevolazioni con riduzioni percentuali della tassa sia per la parte variabile che per la parte fissa.
L’agevolazione spetta ai nuclei familiari il cui Indice della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E) non superi il minimo vitale ai fini dell’integrazione del minimo pensionistico, stabilito annualmente dall’I.N.P.S.: in tal caso, la tassa è ridotta del 35%. Nel caso in cui l’ISEE superi il minimo vitale ai fini dell’integrazione del minimo pensionistico ma sia inferiore od uguale ad un importo pari al minimo vitale incrementato del 30%, la tassa è ridotta del 25%. Per beneficiare di tali agevolazioni, gli interessati devono presentare istanza all’ufficio tributi allegando il certificato I.S.E.E. in corso di validità, che deve essere richiesto ai CAAF convenzionati.
La domanda deve essere presentata preventivamente al pagamento dell’avviso, oppure qualora sia già stata pagata entro 60 giorni dalla data del pagamento.
Riduzione per il riciclo
Le attività produttive commerciali o di servizi possono ottenere anch’esse delle agevolazioni. Infatti, sono previste riduzioni percentuali se il titolare documenta l’avvio al riciclo dei rifiuti, la riduzione massima è dell’ 80% della parte variabile della tassa dovuta, fino a concorrenza delle spese sostenute. Si considerano rilevanti le sole spese, addebitate da terzi al contribuente per l'avvio al riciclo e debitamente documentate, inerenti i servizi di ritiro, trasporto e conferimento dei rifiuti da avviare al riciclo nonché le correlate spese per l'utilizzo di container, piattaforme, compattatori, presse e similari. Le istanze vanno presentate entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello per il quale si intende richiedere la riduzione.
Riduzione per manutenzione verde pubblico
Le attività produttive commerciali o di servizi possono ottenere una riduzione a consuntivo dell’anno di riferimento nel caso di manutenzione del verde pubblico. L’elenco delle aree individuate dall’ente è consultabile presso il servizio ambiente. La riduzione opera mediante sgravio o rimborso dell’eccedenza della tassa iscritta a ruolo. Le istanze vanno presentate entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello per il quale si intende chiedere la riduzione.
Esenzione attività nuovo impianto
Il vigente regolamento per l’istituzione e l’applicazione della tassa rifiuti (TARI) prevede, all’art. 29, comma 2, un’esenzione per le attività di nuovo impianto.
L’esenzione è applicata per i primi due anni di attività ed opera a consuntivo mediante sgravio dell’importo della tassa iscritta a ruolo.
Il totale delle esenzioni richieste nell’anno non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal Comune con la delibera tariffaria, pertanto, in caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.
Per poter usufruire di tale esenzione, i contribuenti interessati devono presentare, entro il termine di 60 giorni dall’inizio dell’attività e comunque non oltre il 31 dicembre dell’anno di riferimento, apposita richiesta utilizzando il modulo pubblicato di seguito.
Il termine è da ritenersi inderogabile e in difetto il contribuente perderà il beneficio all’esenzione.